LA SIGNORA MARIOLINA CALVI CI HA SCRITTO PER SAPERE CHE TUTELA ESISTA NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, IL COSIDETTO COMPROMESSO, SIA INVALIDATO CAUSA DOLO DELLA PARTE VENDITRICE. OLTRE L’ANNULLAMENTO COME OTTENERE IL RIMBORSO DELLA CAPARRA VERSATA?

Premesso che in genere nel preliminare è previstab una caparra confirmatoria in caso di inadempienza di una delle due parti.
Nel caso l’inadempienza sia dell’acquirente il venditore tratterrà la caparra versata.
Nel caso di inadempienza del venditore l’acquirente ha diritto al rimborso della caparra oltre ad una somma a titolo di penale pari alla caparra stessa.  
L’annullamento del compromesso per dolo può avvenire quando il venditore abbia volutamente omesso o nascosto dettagli importanti (ad esempio sulle conformità urbanistiche, abitabilità, gravi vizi occulti) riguardo all’oggetto della vendita.  
Ottenere dal  venditore spontaneamente il versamento del doppio della caparra non è affatto scontato e probabilmente si  sarà costretti ad citare in giudizio il venditore per dimostrare il suo dolo.
Ovviamente è sempre possibile e auspicabile un accordo tra le parti per evitare una causa.
Questo è uno dei casi tipici in cui il fai-da-te è rischioso.Per evitare queste situazioni spiacevoli  è sempre opportuno rivolgersi a un’agenzia qualificata che sarà anche in grado di mediare tra le parti per giungere ad una transazione di reciproca soddisfazione.

 

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